Monitoraggio tempi procedimentali | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

Monitoraggio tempi procedimentali

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
L’art.28 del D.L. 21/06/2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito in legge 09/08/2013 n. 98, c.d. Decreto del fare), prevede un indennizzo, nel caso di un ritardo per mancata osservanza del termine di conclusione di un procedimento iniziato per istanza di parte. L’indennizzo può essere conseguito dall’interessato solo a seguito dell’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento stesso.
La legge 190/2012 in materia di anticorruzione stabilisce che le amministrazioni effettuino un monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, pubblicando i risultati sul sito web istituzionale

Monitoraggio tempi procedimentali

Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall' art. 24 del decreto legislativo n.33/2013):
il limite di legge è sempre stato rispettato.

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

USR della Lombardia
Indirizzo: via Pola, 11 - 20124 - Milano
Telefono: 02 574 627 1
Email URP: urpregionale@istruzione.lombardia.it
PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

tentativo di conciliazione;
ricorso al giudice ordinario o al TAR.

Data iniziale di pubblicazione: 07/02/2023

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023